Referendum costituzionale del 22 e 23 marzo 2026
Permessi elettorali
Si segnala che nelle giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 si svolgerà il referendum confermativo in materia di lavoro e cittadinanza, indetto con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2026 (v. anche la pagina dedicata del sito internet del Ministero dell'Interno, dove è riportato il quesito referendario, riformulato con Decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2026).
I seggi si apriranno per le operazioni preliminari nel pomeriggio di sabato 21 marzo 2026 (il presidente del seggio vi sarà impegnato già dalla mattina) e le votazioni si svolgeranno dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 22 marzo e dalle ore 7 alle ore 15 del successivo lunedì 23 marzo 2026. Al termine delle votazioni inizieranno immediatamente le operazioni di scrutinio (spoglio, conteggio e registrazione dei voti).
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Al riguardo si ricorda che il regime dei permessi elettorali retribuiti a favore dei lavoratori che adempiono funzioni presso i seggi elettorali è disciplinato dall’art. 11 della Legge 21 marzo 1990, n. 53, integrato dalla successiva norma interpretativa contenuta nell’articolo unico della Legge 29 gennaio 1992, n. 69.
Tali disposizioni possono essere brevemente riepilogate come segue.
Ai lavoratori dipendenti chiamati ad adempiere funzioni presso i seggi elettorali compete il diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle operazioni.
In tale periodo occorre verificare quali giornate siano lavorative e quali siano festive o non lavorative.
Quanto alle prime (giornate lavorative: ad esempio, il lunedì ed eventualmente il sabato, se l’azienda non adotta la settimana corta), il dipendente ha diritto a fruire del medesimo trattamento economico e normativo che sarebbe spettato in caso di effettiva prestazione.
Per quanto riguarda le seconde (giornate festive, come la domenica, o non lavorative, come il sabato, nell’eventualità che l’azienda adotti la settimana corta), esse andranno retribuite con altrettante quote della retribuzione normale, ovvero, stante l’equivalenza prevista dal legislatore, con l’alternativa di un riposo compensativo.
Nessuna maggiorazione è dovuta in aggiunta alla normale retribuzione giornaliera, poiché il dipendente, per la prestazione effettuata nel seggio, percepisce anche il compenso stabilito per legge. Gli stessi rappresentanti dei comitati promotori, che non percepiscono il predetto compenso, tuttavia ricevono particolari gratificazioni nell’ambito della loro attività presso i gruppi politici rappresentati.
La legge non prevede a chi competa la scelta tra retribuzione o riposi compensativi. Si ritiene comunque che, avendo già il legislatore aggravato la posizione del datore di lavoro, almeno sotto tale profilo spetti a quest’ultimo la facoltà di opzione, tenendo peraltro conto di quanto previsto dall’art. 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (riposi settimanali).
I lavoratori interessati sono tenuti a produrre all’azienda, oltre alla copia del certificato di chiamata al seggio, anche l’attestato, firmato dal presidente, con l’indicazione delle giornate di presenza al seggio e dell’orario di chiusura.
Per i lavoratori che assolvono l’incarico di presidente, la certificazione in argomento potrà essere vistata dal vice-presidente.
A favore dei lavoratori che debbano votare in Comuni diversi da quello in cui prestano la loro opera, le aziende, al fine di consentire l’esercizio del voto, prenderanno in considerazione eventuali richieste di permesso nei limiti del tempo strettamente necessario per esercitare il diritto di voto. Per tali permessi la legge non prevede alcun trattamento retributivo.