Nuove disposizioni in materia di ingresso regolare di lavoratori stranieri e gestione dell'immigrazione

Legge 2 dicembre 2025 n° 182

Si segnala che la Legge 2 dicembre 2025, n. 182, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2025, in vigore dal 18 dicembre 2025 (v. allegato), ha apportato alcune modifiche, in ottica di semplificazione, alla normativa in materia di immigrazione.

In particolare, in materia di idoneità alloggiativa, l'art. 4:

- ha uniformato al contenuto del Decreto del Ministro della Sanità 5 luglio 1975 (che stabilisce l'altezza minima e i requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) i requisiti minimi necessari al fine della stipula del contratto di soggiorno, evitando la sovrapposizione con i più rigidi parametri previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ferma restando la necessità di idonea documentazione relativa alle modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata;

-  ha previsto che, nell'ipotesi in cui l'alloggio sia rappresentato dai dormitori stabili del cantiere è ammessa la presentazione di un'autocertificazione del datore di lavoro che attesti i requisiti di cui all'allegato XIII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, mentre laddove l'alloggio sia rappresentato da una struttura alberghiera o una struttura ricettiva comunque denominata, ai fini dell'idoneità dell'alloggio è sufficiente l'indicazione della struttura ospitante, ferme restando le eventuali responsabilità a carico della medesima struttura in caso di mancata osservanza della normativa di settore.

Per quanto riguarda i termini per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato:

- l'art. 4 ha ridotto a 30 giorni (da 60), il termine massimo per il rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato degli stranieri che partecipano ai programmi di formazione professionale e civico-linguistica nei Paesi di origine (ai sensi dell'art. 23 del T.U. immigrazione, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286);

- l'art. 21 ha ridotto a 30 giorni (da 90), il termine massimo per il rilascio del nulla osta per l'ingresso e il soggiorno di lavoratori altamente qualificati ai sensi dell'art. 27-quater del T.U. immigrazione.

All./

legge 2 dicembre 2025 n° 182.pdf

15 dicembre 2025

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