Modifica del tasso di rateazione e differimento
Indicazioni dell'Inps - circolare n° 39 del 2 aprile 2026
L’articolo 14, comma 1, del decreto–legge 27 marzo 2026, n. 38, ha determinato in due punti la maggiorazione prevista per la determinazione dell’interesse di dilazione e di differimento di cui all’articolo 13, primo comma, del decreto–legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537.
A seguito di tale modifica la Direzione Generale dell’INPS, con la circolare n. 39 del 2 aprile 2026, riprodotta in allegato, ha aggiornato all’aliquota del 4,15 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 28 marzo 2026, l’interesse dovuto per le rateazioni e il differimento di termini di pagamento di contributi.
Tale aliquota è stata in concreto ottenuta applicando al tasso stabilito dalla Banca Centrale Europea, che dall’11 giugno 2025 è pari al 2,15%(1), la maggiorazione di due punti percentuali.
Il tasso del 4,15 per cento – segnala l'Istituto – trova applicazione con riferimento alle domande di dilazione e di rateazione presentate a decorrere dal 28 marzo 2026. Nulla varia per quelle in corso, a cui si applica il tasso già comunicato con il piano di ammortamento.
L’INPS ha precisato altresì che, nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di marzo 2026.
(1)Con decisione del 5 giugno 2025, la Banca Centrale Europea ha ridotto al 2,15 per cento, a decorrere dall'11 giugno 2025, il tasso di interesse sulle operazioni principali di rifinanziamento dell’Eurosistema, già tasso ufficiale di riferimento (TUR), da prendere a base per la determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili.
All./