Inail
Modifica della maggiorazione dell'interesse di rateazione
La circolare n. 13 del 16 aprile 2026 - quivi allegata - fornisce istruzioni a seguito della modifica della maggiorazione dell’interesse da applicare alle rateazioni concesse ai sensi dell’art.2, comma 11 bis, del dl 338/1989 convertito dalla legge 389/1989.
A decorrere dal 1° luglio 1996, la maggiorazione è stata determinata in sei punti ai sensi dall’art. 13, co. 1, d.l. 402/1981, convertito con modificazioni dalla l. 537/81.
Con d.l. 27 marzo 2026, n. 38, in vigore dal 28 marzo 2026, all’art. 14, co. 1, è stato stabilito che "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente, è determinata in due punti la maggiorazione di cui all'art. 13 [...]".
Pertanto, per le istanze di rateazione presentate fino al 27 marzo 2026, l'interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 6 punti, mentre per le istanze di rateazione presentate a partire dal 28 marzo 2026, l'interesse di dilazione è pari al tasso di rifinanziamento dell’Eurosistema (ORP), maggiorato di 2 punti.
All./